Comitato per la tutela della legalità su Internet, si salvi chi può!

di Anna Masera

Fonte: La Stampa (link all’articolo)


18/2/2009

Circola in Rete il testo dell’ennesimo ddl mal concepito…

Duole tornare a occuparsi di leggi italiane proposte da politici incompetenti, ma rieccoci
Parlo del disegno di legge 2195 proposto da Gabriella Carlucci, vicepresidente della Commissione Bicamerale per l’Infanzia, per “assicurare la tutela della legalità  nella rete Internet“. Sono stata tempestata di segnalazioni dagli amici internettiani, la casella email ne pullulava ieri sera di ritorno da Barcellona.

In realtà , già  il 10 febbraio in occasione del Safer Internet Day la Carlucci (Pdl) aveva dichiarato che “per tutelare i minori servono software ma anche le leggi”.

Riporta l’Ansa di quel giorno: «I dati relativi ai rischi legati all’uso incontrollato di internet e dei social network ci dicono che sempre più spesso i pedofili sfruttano l’anonimato offerto dalla rete per i loro loschi traffici. Due le priorità che le istituzioni e la politica devono perseguire con grande determinazione: una campagna informativa che segnali ai nostri figli i gravissimi rischi, spesso occulti, che viaggiano sulla rete e sui social network come Facebook. In secondo luogo – ha aggiunto – occorre velocizzare l’approvazione delle proposte di legge, in discussione nella Commissione Giustizia della Camera, le quali istituiscono lo specifico reato di adescamento telematico, il cosiddetto grooming, proposte peraltro di cui sono cofirmataria». Carlucci ha anche ricordato di aver presentato una proposta di legge “Internet territorio della libertà , dei diritti e dei doveri”, «con la quale intendiamo combattere le molte violazioni di diritti fondamentali della persona e delle imprese, i molti crimini che vengono posti in essere, senza che un responsabile che possa essere identificato con certezza».  Sic.

Non fatevi confondere dai paroloni “territorio di libertà …”: non ha niente a che vedere con la Carta dei diritti e dei doveri proposta all’Onu da Stefano Rodotà  e soci, questo nuovo ddl 2195.

Analizziamolo per punti, citando in sintesi i vari comma – che per inciso non sono ancora pubblicazione ufficiale, ma circolano già  in Rete -, perché ognuno ha i suoi aspetti… a dir poco controversi:

PRIMO COMMA
E’ fatto divieto di effettuare o agevolare l’immissione nella rete di contenuti in qualsiasi forma (testuale, sonora, audiovisiva e informatica, ivi comprese le banche dati) in maniera anonima“.
Sembra chiaro, ma si presta a troppe interpretazioni, e quindi a piegare a piacimento la legge (all’italiana, insomma: fin qui niente di nuovo). Qualcuno capisce se questo comma mette al bando gli alias/i nickname? Se bisogna firmare con nome e cognome? Se serve una foto per identificarsi? Ma – visto che i provider sono già  in grado di risalire agli autori, grazie a indirizzi Ip, orari di login ecc. – questo comma non  è inutile? E che ne sarà  dei gestori dei sistemi di anonimizzazione (Freenet, Tor…)?

SECONDO COMMA
I soggetti che, anche in concorso con altri operatori non presenti sul territorio italiano, ovvero non identificati o identificabili, rendano possibili i comportamenti di cui al comma 1. sono da ritenersi responsabili – in solido con coloro che hanno effettuato le pubblicazioni anonime – di ogni e qualsiasi reato, danno o violazione amministrativa cagionati ai danni di terzi o dello Stato“.
Chi sarebbero questi soggetti? Quelli che ammettono interventi anonimi conservando gli indirizzi Ip, o quelli che – in barba ai diktat europei – non registrano gli indirizzi Ip? O sono i gestori dei servizi di anonimizzazione?
Non è¨ chiaro, da questo ddl, se è¨ sufficiente l’indirizzo Ip per identificare i responsabili di reati. Ma i provider non sono attrezzati per identificare ogni atto di ogni utente su ogni  servizio…

TERZO COMMA
Per quanto riguarda i reati di diffamazione si applicano, senza alcuna eccezione, tutte le norme relative alla Stampa“.
Così, il blog di un utente qualsiasi, il social network o sito con le foto personali diventano esattamente uguali al sito di un giornale con testata registrata e direttore responsabile (come il nostro), e il blogger/webmaster di riferimento rischia denunce per diffamazione per ogni commento in eventuali zone interattive stile forum, perché tutto è “pubblicazione”.

E prosegue:
Qualora insormontabili problemi tecnici rendano impossibile l’applicazione di determinate misure, in particolare relativamente al diritto di replica, il Comitato per la tutela della legalità  nella rete Internet (di cui al successivo articolo 3 della presente legge) potrà  essere incaricato dalla Magistratura competente di valutare caso per caso quali misure possano essere attuate per dare comunque attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti“.
Cioè¨: visto che il reato di diffamazione già  esiste, se c’è l’impossibilità  a procedere per motivi tecnici perché Internet è… roba complicata, sarà  la Magistratura a trovare qualcosa da fare al Comitato dell’onorevole Carlucci. Ah beh: ci voleva proprio, questa voce in capitolo, per dare lustro a una legge così precisa e applicabile…

QUARTO COMMA
In relazione alle violazioni concernenti norme a tutela del Diritto d’Autore, dei Diritti Connessi e dei Sistemi ad Accesso Condizionato si applicano, senza alcuna eccezione le norme previste dalla Legge 633/41 e successive modificazioni“.
Ha dell’incredibile: nel caso non fosse chiaro, alle violazioni del copyright si applica la legge sulle violazioni del copyright. Ma dai! Evviva il Ddl 2195, della serie “mai più senza”. Meno male che ci ha pensato l’onorevole Carlucci…

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